Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, anche avvalendosi dell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), tutelano e valorizzano le razze equine e le razze asinine esistenti in Italia e ne favoriscono buone condizioni di salute e di benessere in ognuna delle loro molteplici utilizzazioni in rapporto alle attività umane.